Il Decreto in oggetto introduce una speciale disciplina per le seguenti operazioni tra residenti russi ai fini valutari e soggetti stranieri provenienti dai c.d. “Paesi stranieri che pongono in essere atti ostili” (cfr. punto 1.4. del Prontuario), nonché soggetti che si trovano sotto il controllo di questi ultimi (di seguito anche “Soggetti provenienti da Paesi ostili”): (i) operazioni che comportano la concessione di prestiti e mutui in rubli a Soggetti provenienti da Paesi ostili (esclusi i casi in cui tali operazioni siano espressamente vietate dalla legislazione russa);
(ii) operazioni effettuate con Soggetti provenienti da Paesi ostili sulla base delle quali sorge il diritto di proprietà su titoli e immobili. In forza di tale speciale regime, come ulteriormente specificato dall’Ordinanza del Governo della Federazione Russa del 6 marzo 2022 N. 295, le operazioni di cui sopra sono soggette a speciale nullaosta che dovrà essere rilasciato dalla Commissione governativa per il controllo sugli investimenti stranieri e, conseguentemente, allo stato non possono essere liberamente effettuate. Inoltre, a seguito dell’ottenimento di tale nullaosta governativo potrà essere possibile effettuare altresì le operazioni di cui pp. (i) e (ii) del Decreto presidenziale No. 79 di cui al punto 1.1. del Prontuario, in parziale deroga rispetto alle previsioni dello stesso. Il regime speciale in argomento viene esteso alle operazioni, seppur svolte da soggetti esteri diversi dai Soggetti provenienti da Paesi ostili, qualora esse abbiano ad oggetto titoli e beni immobili ceduti successivamente al 22 febbraio 2022 da Soggetti provenienti da Paesi ostili. Sempre in deroga rispetto alla regola sopra descritta, la Banca Centrale viene dotata del diritto di rilasciare i permessi ad hoc per effettuare attraverso procedure d’asta le operazioni con i titoli di cui al p. (ii) della lista soprastante. Tecnicamente, il nullaosta della Commissione governativa di cui sopra verrà rilasciato da una speciale sottocommissione creata appositamente e presieduta dal Ministro delle Finanze e composta da rappresentanti dell’Amministrazione del Presidente, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca Centrale. A tal riguardo va notato che non vi sono attualmente né regolamenti attuativi né procedure tese a determinare modalità di rilascio di tali nullaosta né, tantomeno, la cadenza delle riunioni della sottocommissione, i termini di esame delle domande e i motivi di rigetto di queste ultime. Come si evince dall’estratto del verbale della riunione della citata sottocommissione datato 17 marzo 2022 No. 12, sono stati rilasciati, ad un novero illimitato di soggetti e per un termine indefinito, i seguenti nullaosta generali che acconsentono inter alia: (i) ai residenti russi di vendere immobili alle persone fisiche qualificabili quali Soggetti provenienti da Paesi ostili; (ii) ai residenti russi di acquistare immobili dalle persone fisiche qualificabili quali Soggetti provenienti da Paesi ostili; in quest’ultimo caso, i fondi monetari trasferiti in adempimento dei rispettivi obblighi devono essere accreditati sugli speciali conti di tipo “C” (cfr. punto 3 del Prontuario). |